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venerdì 16 marzo 2018

Normativa Italiana per vendere online

Di Mauro Fedele
Normativa Italiana per vendere online

I primi passi da compiere secondo la normativa Italiana

La normativa Italiana per vendere online si compone di una serie di leggi e regolamenti che se seguiti correttamente consentiranno di avviare la propria attività online senza intoppi, consentendo poi di dedicarsi alla attività di vendita online vera e propria.
Per avviare uno shop on-line, se l'attività non è già attiva, la prima operazione è la costituzione di una ditta o di una società e l'apertura della Partita IVA presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modello di inizio attività.

Nel modello di inizio attività sarà presente un riquadro dedicato alle attività di commercio elettronico in cui dovrete indicare l'indirizzo del sito web e l'internet service provider. Occorrerà poi provvedere all'apertura della posizione presso il Registro delle Imprese tramite Comunicazione Unica; Il tutto dovrà essere presentato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Se si desidera commerciare con l'estero, occorrerà anche procedere alla iscrizione al VIES presso l'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe inviare conferma entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione. Seguiranno i normali adempimenti legati ad una attività di business, come l'apertura delle posizioni INPS e INAIL.

Un ulteriore passaggio, nel caso della vendita al consumatore finale (B2C) sarà la presentazione al Comune in cui vi è la sede legale del modello SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Ultimato questo step (fa eccezione il commercio alimentare, che prevede ulteriori step) avrete adempiuto ai principali aspetti burocratici.
Rispetto ad alcuni anni fa infatti non è più necessario attendere 30 giorni per avere il consenso tacito all'avvio dell'attività.

Informativa per vendere prodotti online

Un sito ecommerce che non rispetti quanto indicato nelle norme a tutela del consumatore e del cliente in genere può essere passibile di sanzioni anche elevate. Sul sito devono pertanto essere visualizzate le informazioni commerciali all'insegna della trasparenza nei confronti dei clienti.

Un prossimo articolo sarà dedicato agli aspetti relativi alla privacy del cliente, su cui hanno e avranno un impatto elevato le norme sulla gestione di cookies e la nuova normativa sulla privacy, la GDPR, in vigore dal Maggio 2018.

Il consumatore deve avere chiaro il prezzo complessivo del bene, le tasse e tutte le spese extra, della cui presenza va avvisato qualora queste spese non possano essere calcolate in anticipo. Ricordiamo che il consumatore può rifiutarsi di pagare le spese delle quali non era stato informato.

Andranno indicate chiaramente le modalità di pagamento e consegna, la data entro la quale i beni dovrebbero essere consegnati;
Nei casi in cui è previsto il diritto di recesso andranno indicate le condizioni, i termini e le procedure per esercitarlo.

Riferimenti normativi per vendere prodotti online

Vendere prodotti online ad aziende:

Vendere prodotti online a privati:

D.Lgs. 70/03 Art. 7

Informazioni generali obbligatorie

1.Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti
per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in
modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle
Autorita' competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche,
REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della
competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia
soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1)l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il
prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2)il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato
rilasciato;
3)il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di
condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita'
di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione
considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle
tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione
forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al
destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora
un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza
d'uso.

2.Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.

3.La registrazione della testata editoriale telematica e'
obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

Codice del Consumo, Art. 49

Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali

1.Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identita' del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e
il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove
disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente
il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se
applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista
per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera
c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il
consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle
imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita'
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al
consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i
costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti
prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale
equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite
le modalita' di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza
per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su
una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a
prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da
parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le
condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di
recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra'
sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e
in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo
aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o
dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma
3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficera'
di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il
consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di
conformita' per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza
postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie
commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti
all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come
possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le
condizioni per recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del
consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o
altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o
fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale
con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a
conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia
venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo
extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e'
soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2.Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale.

3.Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti
dati della casa d'aste.

4.Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono
essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui
all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi
di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha
presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5.Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del
contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali
commerciali e non possono essere modificate se non con accordo
espresso delle parti.

6.Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera
e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1,
lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi
aggiuntivi.

7.Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8.Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si
aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in
conformita' a tali disposizioni.

9.Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto
tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di
rilascio delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest'ultima.

10.L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di
informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.