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lunedì 22 maggio 2023

Prezzi e promozioni in un sito ecommerce dopo la direttiva Omnibus

Di Mauro Fedele
Prezzi e promozioni in un sito ecommerce dopo la direttiva Omnibus

Il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n.26 in Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus) applica, tra le varie novità a tutela del consumatore di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, una nuova disciplina per quanto riguarda l'esposizione dei prezzi.

Questa disciplina si applica sostanzialmente nei seguenti casi:

  • vendite di liquidazione
  • vendite di fine stagione (saldi)
  • una vendita promozionale, con una specifica se il prodotto è stato immesso sul mercato da meno di trenta giorni
  • un annuncio rivolto a tutti i consumatori per informarli del fatto che un prodotto sarà scontato

Non si applica invece se:

  • il prodotto è alimentare deperibile o agricolo
  • si tratta di una vendita sottocosto
  • si tratta di prezzi di lancio, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo

Come gestire queste novità in un sito ecommerce?

Analizziamo la gestione dei prezzi in Open2b Commerce Ready

Open2b Commerce Ready consente, già di base, di visualizzare un prezzo di Listino di riferimento e un prezzo di Vendita che può essere inferiore.
Se il prezzo di vendita è inferiore, allora il sistema visualizza il prezzo di listino barrato, l'ammontare del risparmio con la percentuale e il prezzo di vendita del prodotto.

Oltra a questa funzione di base si può poi intervenire sui prezzi promozionali sfruttando il sistema di Promozioni.

Le promozioni si possono applicare in base a vari criteri (direttamente sui prodotti del catalogo, reparto, produttore, attributo...oppure sul carrello, con o senza coupon, e tutto sempre anche in base al Gruppo Clienti (gruppi nei quali Open2b Commerce Ready consente di raggruppare i clienti per offrire condizioni riservate e differenziate). A questo si possono poi aggiungere le promozioni sulle spedizioni.

Sempre in base ai Gruppi Clienti si può poi decidere se le promozioni dovranno essere applicate, ai fini del calcolo del prezzo finale di vendita, sui prezzi di Listino (vale a dire il prezzo di riferimento) oppure sul prezzo di Vendita.

Facciamo un esempio: Mettiamo che un certo articolo in vendita abbia un prezzo di listino di € 200 e avete già impostato anche un prezzo di vendita scontato del 20%, quindi € 160.

Sul sito compare:
Prezzo di Listino: € 200
Prezzo di Vendita: € 160
Sconto: 20%
Risparmi: € 40

Potreste un giorno decidere di attivare una nuova promozione che coinvolge anche questo articolo e potrebbe essere una promozione, ad esempio del 30%, applicata sul prezzo di listino oppure sul prezzo di vendita.

Se applicata al prezzo di listino, avrei:
Prezzo di listino: € 200
Prezzo di Vendita precedente al 20% di sconto: € 160
Nuovo prezzo di Vendita al 30%: € 140

Sul sito comparirebbe:
Prezzo di Listino: € 200
Prezzo di Vendita: € 140
Sconto: 30%
Risparmi: € 60

Se applicata al prezzo di vendita, avrei uno sconto maggiore, pertanto:
Prezzo di listino: € 200
Prezzo di Vendita precedente al 20% di sconto: € 160
Nuovo prezzo di Vendita al 30% di € 160: € 112

E sul sito comparirebbe:
Prezzo di Listino: € 200
Prezzo di Vendita: € 112
Sconto: 56%
Risparmi: € 88

Come potete dedurre Open2b Commerce Ready visualizza sul sito lo sconto reale complessivo che viene calcolato con riferimento al prezzo di listino esposto.

Come gestire le nuove regole di prezzo (cd Direttiva Omnibus) con Open2b Commerce Ready?

Riprendiamo qui di seguito lo spaccato della norma che ci interessa analizzare:

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del
2005, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). - 1. Ogni annuncio
di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal
professionista per un determinato periodo di tempo prima
dell'applicazione di tale riduzione.
2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso
applicato dal professionista alla generalita' dei consumatori nei
trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti
agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 198.

Ricordiamo innanzitutto che qui si parla di B2C, quindi vendita al dettaglio ai consumatori, e non di B2B, vendita tra aziende, che non viene toccata da questa normativa.
Anche per analizzare questa norma è opportuno procedere con alcuni esempi:
"Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso
applicato dal professionista alla generalita' dei consumatori nei
trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo."

Quale potrebbe essere pertanto il prezzo precedente inteso dalla norma?
Di regola, se un prodotto non è in promozione, prezzo di listino e prezzo di vendita di fatto coincidono.

Quindi si parte da un singolo prezzo, i 200 € del primo esempio.
In Open2b Commerce Ready questo si ottiene associando al prodotto solo il prezzo di vendita (senza prezzo di listino), oppure impostando prezzo di listino e prezzo di vendita uguali. Sarà visualizzato sul sito un solo prezzo.

La ratio della norma è sostanzialmente impedire che un negoziante possa fittiziamente aumentare il prezzo di un prodotto, poi metterlo in promozione e far sembrare lo sconto maggiore di quanto non sia in realtà, praticando quindi una politica commerciale ingannevole e dannosa per il consumatore.

Quello che pertanto la norma richiede è, in caso di promozioni, che lo sconto evidenziato sia in rapporto al prezzo di riferimento più basso degli ultimi 30 giorni.

E questo quali problematiche porta, quindi?

1-Se il prezzo di listino viene utilizzato e non varia nei 30 giorni, il problema non si pone. Eventuali promozioni, sia che siano sul prezzo di listino che su quello di vendita avranno come riferimento il prezzo di listino presentato all'inizio dei 30 giorni.

2-Se il prezzo di listino viene utilizzato e varia nei 30 giorni, il problema non si pone se diminuisce. Eventuali promozioni, sia che siano sul prezzo di listino che su quello di vendita avranno come riferimento il prezzo di listino più basso nei 30 giorni.
Se invece il prezzo di listino varia in aumento si pone il problema.

Una eventuale promozione calcolata sul prezzo di listino o di vendita potrebbe veder aumentare la percentuale di sconto dichiarata.

Aumentare in proporzione anche il prezzo di vendita è una soluzione? No, in quanto aumentare in proporzione anche il prezzo di vendita manterrebbe la percentuale di sconto, ma non sarebbe risolutiva dato che in realtà, in base alla nuova direttiva, andrebbe calcolata comunque la promozione sul prezzo di listino preesistente, quindi quello più basso.

D'altro canto visualizzare due prezzi di listino, quello più basso su cui viene calcolata la promozione e quello più alto dovuto all'aumento del prezzo, potrebbe generare confusione, non sarebbe facile da spiegare ai clienti e potrebbe essere giudicata una condotta poco gradita, a danno dell'immagine del negozio stesso.

L'altra difficoltà introdotta sono i 30 giorni di cui tener conto.

E se l'aumento del prezzo di listino non fosse una "furbata", ma una necessità, quali scelte si troverebbe davanti il negoziante?

1-Non effettuare promozioni sul prodotto nei 30 giorni successivi l'aumento del prezzo
2-Rendere visibile il nuovo prezzo, lasciare in evidenza anche il precedente prezzo di listino più basso, con in aggiunta il prezzo di vendita scontato e la percentuale di risparmio rispetto al prezzo di listino più basso.
3-Interrompere la promozione, se attiva, e non effettuare promozioni sul prodotto nei 30 giorni successivi l'aumento del prezzo

Nel caso della seconda ipotesi, dal momento dell'aumento di prezzo dovrebbero decorrere 30 giorni prima di spostare il calcolo della promozione sul nuovo prezzo, se ancora attiva, o per effettuare una nuova promozione, calcolandola sul nuovo prezzo di listino più alto. Ma la cosa importante è visualizzare il nuovo prezzo di listino aumentato.

Ipotizzando una soluzione non troppo invasiva, sul sito comparirebbe:
Prezzo di Listino: € 200
Prezzo di Vendita: € 112
Sconto: 56%
Risparmi: € 88
e potrebbe essere aggiunta una voce, ad es. "Prezzo di riferimento applicato € 220 da 18/05/2023"
La norma non dice di esplicitare una data, ma potrebbe convenire farlo onde evitare fraintendimenti.

Il negoziante potrebbe ad esempio aggiungere nella descrizione del prodotto questa informazione, indicando il nuovo prezzo di listino.
Allo scadere dei 30 giorni, andrebbe poi ad aggiornare il prezzo di listino più basso sostituendolo con il nuovo.

In ogni caso, se si prevede un effettivo aumento dei prezzi, è consigliabile inserire l'informazione almeno 30 giorni prima, in modo da non rischiare di restare bloccati per troppo tempo. Ad esempio una voce come "Prezzo di riferimento: € xx" aggiunta alla descrizione del prodotto.

Procediamo con l'analisi della norma con particolare riferimento ad un'altra casistica, quella dei prodotti messi in vendita da poco tempo:

4.Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di
trenta giorni, il professionista e' tenuto ad indicare il periodo di
tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i
"prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di
incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente
articolo.

Questa parte della norma specifica che, se è stato messo in vendita un prodotto da meno di 30 giorni va indicato, oltre al prezzo precedente, anche il periodo in cui tale prezzo precedente è stato applicato, a meno che non si tratti di un prezzo di lancio.
Come dire, se io annuncio pubblicamente che è un prezzo di lancio, sto implicitamente affermando che il prodotto è nuovo e che allo scadere di questo prezzo promo, il prezzo che viene mostrato come prezzo di listino diverrà il prezzo a cui si potrà eseguire l'acquisto. Se non dico esplicitamente che si tratta di un prezzo lancio, allora dovrò dire, stando a quanto sembra esprimere la norma, da quanti giorni viene applicato il prezzo di listino di riferimento su cui è calcolato lo sconto.

Volendo provare a fare un esempio ( che se fatto dal legislatore sarebbe stato molto apprezzato...), potremmo trovarci di fronte a questa situazione.

Se prezzo lancio:
Prezzo di Listino: € 200
Prezzo di Vendita: € 112
Sconto: 56%
Risparmi: € 88
Informazione, per es. "Prezzo di lancio"

Se non è prezzo lancio e il prodotto è in vendita da meno di 30 giorni, ad esempio da 20:
Prezzo di Listino: € 200
Prezzo di Vendita: € 112
Sconto: 56%
Risparmi: € 88
Informazione, per es. "Prezzo di Listino applicato da 20 giorni"

Possibile automatizzare queste operazioni?
Nel caso del prezzo lancio il nostro team potrebbe, ad esempio, (o potreste in autonomia) aggiungere una voce, un bannerino etc..in corrispondenza dei prodotti contrassegnati come Novità nel sistema.
In una ulteriore procedura sviluppata ad hoc si potrebbe automatizzare questo processo, impostando ad esempio come prodotto con Prezzo di Lancio ogni nuovo prodotto e togliendolo dalle Novità dopo un numero di giorni prestabilito.

Nel caso del prodotto in vendita da poco ma non in lancio, e ipotizzando che il prezzo di listino non prevediate di aumentarlo nell'arco dei primi 30 giorni, una procedura automatizzata potrebbe aggiungere la descrizione "Prezzo di Listino applicato da 20 giorni", eseguendo un calcolo per aggiornare l'informazione sino a 0.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente
aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza
interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e,
per le riduzioni successive, il prezzo precedente e' il prezzo senza
la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di
prezzo.

Infine, se invece la riduzione del prezzo è progressivamente aumentata durante una medesima campagna di vendita (es. prodotto in vendita a € 200, viene scontato a € 160 per 20 giorni, a € 140 per altri 20 giorni ed infine a € 112 per altri 20 giorni), il prezzo precedente cui fare riferimento è il medesimo individuato in occasione della prima riduzione del prezzo (quindi, € 200), pertanto vale quanto suggerito qualche riga sopra, quando indicavamo la possibilità di aggiungere inizialmente il nuovo prezzo come voce aggiuntiva informativa.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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